L'accesso civico generalizzato è la richiesta fatta da un soggetto all'Amministrazione per visionare o chiedere copia di dati e documenti detenuti dall'Amministrazione stessa e per i quali non ci sono obblighi di pubblicazione. La richiesta non necessita di motivazione, in quanto nasce dal diritto all'informazione che ciascuno ha e la regola generale è rappresentata dalla trasparenza. Questa forma di accesso è stata riconosciuta allo scopo di "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti, inviandola all’Ufficio Protocollo della società all’indirizzo e-mail: segreteria@atafspa.it - PEC: protocollo@pec.ataf.net
Limiti ed esclusioni (D.Lgs. 33/2013 art. 5 bis): l'accesso civico generalizzato è rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici (sicurezza e ordine pubblico-sicurezza nazionale-difesa e questioni militari-relazioni internazionali-politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato-indagini su reati e loro perseguimento-svolgimento attività ispettive) e alla tutela di interessi privati (protezione dati personali-libertà e segretezza della corrispondenza-interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche quali ad es: la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e segreti commerciali).
L'Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013"