Nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione per il quale è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, gli interessati possono esercitare il diritto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta di pubblicazione dei documenti. L'Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o, in alternativa, può comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati, la società provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per l'accesso civico semplice. La richiesta deve essere inviata all'Ing. Michele Basta, all'indirizzo email: e-mail: michelebasta@atafspa.it.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato nell’Amministratore Unico Iacopo Lisi scrivendo all’indirizzo PEC protocollo@pec.ataf.net.